Troppo spesso le donne decidono di non denunciare la violenza ,
soprattutto quando si tratta di quella psicologica, pensando di non
poter essere tutelate! La legge invece ha delle linee guida ben rigide!
Ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di Instanbul:
a) con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si
intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di
discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza
fondati sul genere che provocano o sono suscettibili
di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica
o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o
la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che
nella vita privata;
b) l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di
violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano
all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o
precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto
che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa
residenza con la vittima;
c) con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti,
attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società
considera appropriati per donne e uomini;
d) l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere”
designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o
che colpisce le donne in modo sproporzionato;
e) per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
f) con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.
Avv. Emanuela Micillo